Statuto dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (2009)

Il referendum svoltosi all’inizio del 2009 ha approvato, a larghissima maggioranza dei votanti, il nuovo statuto dell’Associazione nazionale Archivistica Italiana che è entrato in vigore dopo la sua pubblicazione con un comunicato nel sito web dell’Associazione il 18 maggio 2009.

Per la storia della riforma dello Statuto si rinvia all’articolo di Carlo Vivoli, Il Referendum Anai sullo Statuto, in Il Mondo degli Archivi, nn. 1-2/2009

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Art. 1 (Costituzione)

1. È costituita l’Associazione nazionale archivistica italiana che riunisce persone che svolgono attività archivistiche. L’Associazione non ha fini di lucro ed ha sede legale in Roma. L’Associazione aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi.

Art. 2 (Scopi)

1. L’Associazione ha per scopo di: a) promuovere, in ogni sede, lo studio delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati; b) svolgere attività volte alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico; c) favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche; d) affermare la funzione culturale degli archivisti e il loro ruolo nella gestione delle organizzazioni pubbliche e private; e) promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica degli archivisti; f) tutelare la professionalità degli archivisti, mediante l’identificazione delle attività professionali tipiche dell’archivista, la definizione di principi deontologici e la certificazione della competenza professionale dei soci.
Art. 3 (Mezzi d’azione)

1. Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di: a) promuovere congressi da tenersi di massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo 11, convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché organizzare gruppi di studio su particolari problemi tecnico-professionali; b) dotarsi di un organo nel quale sono pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione e pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per gli archivisti; c) ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai problemi archivistici; d) sostenere ogni iniziativa intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano; e) favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere; f) organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale degli archivisti.
2. L’Associazione, con i propri mezzi, assicura adeguata pubblicità degli assetti, della composizione e dei lavori degli organi sociali, dei resoconti della gestione e delle attività associative.

Art. 4 (Attività archivistiche e professionali)

1. Costituiscono attività archivistiche e professionali: a) l’individuazione, sulla base di studi e ricerche, della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e singoli documenti; b) la conservazione e tutela, la gestione e la trasmissione degli archivi su qualsiasi supporto e il mantenimento della loro integrità; c) la comunicazione e la mediazione, nei confronti dell’utenza, degli aspetti giuridico-amministrativi e culturali della documentazione archivistica; d) la determinazione e l’applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti, nel rispetto delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche, nonché la determinazione e l’applicazione dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di descrizione e ricerca; e) la progettazione, la direzione e l’effettuazione di interventi di ricognizione, conservazione, restauro, riordinamento, descrizione, inventariazione e valorizzazione degli archivi, raccolte di documenti e singoli documenti, nonché il collaudo della loro esecuzione; f) l’elaborazione dei piani di conservazione dei documenti d’archivio, tesi ad individuare quelli da conservare permanentemente, la descrizione dei documenti da proporre per lo scarto nel rispetto delle norme vigenti e l’effettuazione delle operazioni di selezione e scarto; g) la progettazione e la consulenza per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di servizi documentari e archivistici, sia informatici che tradizionali; h) le funzioni di collaborazione tecnico-scientifica e di direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici che privati, aventi ad oggetto la gestione di servizi documentari e archivistici e la conservazione, fruizione, valorizzazione e tutela degli archivi; i) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

Art. 5 (Composizione)

1. L’Associazione è composta da soci ordinari, onorari e juniores.
2. Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale: a) gli archivisti di Stato in possesso del Diploma rilasciato dalla Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio conseguiti dopo corso di durata almeno biennale, in attività di servizio o in quiescenza; b) coloro che svolgono funzioni di archivista quali preposti o esclusivamente addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati di notevole interesse ovvero ad archivi generali o servizi archivistici generali di enti con organizzazione complessa, in possesso del Diploma rilasciato dalla Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio conseguiti dopo corso di durata almeno biennale, in attività di servizio o in quiescenza; c) i docenti, i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica, in attività di servizio o in quiescenza; d) coloro che svolgono professionalmente qualificate attività archivistiche e sono in possesso del Diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio conseguiti dopo corso di durata almeno biennale; e) coloro che svolgono qualificate attività istituzionali, scientifiche o culturali in campo archivistico, nonché gli ispettori archivistici onorari.
3. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’assemblea nazionale.
4. Sono soci onorari, nominati dall’assemblea nazionale, su proposta del consiglio direttivo nazionale o di una sezione regionale, coloro che si siano segnalati per particolari meriti nei confronti degli archivi o dell’Associazione.
5. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nel comma 1, ma sono iscritti a corsi di studio universitari o alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica o a qualificati corsi specifici per l’acquisizione di una professionalità archivistica, ovvero abbiano conseguito i relativi diplomi o attestati da non più di diciotto mesi e non svolgano ancora attività professionale in campo archivistico, possono far parte dell’Associazione come soci juniores, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale, per un periodo generalmente stabilito dall’Assemblea nazionale.
6. I soci juniores sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’assemblea nazionale in misura inferiore a quella stabilità per i soci ordinari. I soci juniores hanno diritto a una riduzione del 25% sulle quote di partecipazione, stabilite per i soci ordinari, a corsi e seminari di formazione e aggiornamento organizzati dall’Associazione.
7. Per i soci juniores l’Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, può organizzare specifiche attività di tirocinio individuale valutabili ai sensi dell’art. 7. Per partecipare a tali tirocini i soci juniores sono tenuti al versamento delle quote che saranno stabilite dal consiglio direttivo nazionale.
8. I soci juniores partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee nazionali e regionali ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni dei consigli direttivi, nazionale e regionali, un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei consigli direttivi, senza diritto di voto.

Art 6 (Sostenitori)

1. Possono aderire all’Associazione come sostenitori in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale: a) gli enti o soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o possessori di archivi storici; b) i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di rilevante interesse; c) gli enti o soggetti di qualunque genere che svolgono attività di trattamento, conservazione e gestione di archivi oppure qualificate attività istituzionali.
2. I Sostenitori contribuiscono all’attività dell’Associazione con una erogazione annuale almeno pari al doppio della quota stabilita per i Soci.

Art. 7 (Certificazione)

1. L’Associazione svolge attività di certificazione, rilasciando i relativi attestati di competenza, ai soci che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo nazionale e che documentino il possesso di adeguati titoli di studio e di requisiti di attività professionale, formazione e aggiornamento. La certificazione, che avrà carattere periodico e potrà essere rinnovata, è effettuata da una commissione nazionale, le cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite dal Consiglio direttivo nazionale e comporta il pagamento di un contributo alle spese relative, stabilito dal Consiglio medesimo. Il rilascio dell’attestato è condizionato al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
2. L’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti, tiene, aggiorna e pubblica con cadenza annuale un albo professionale nazionale in cui sono iscritti i soci certificati con gli estremi della certificazione e le eventuali sanzioni riportate.

Art. 8 (Codice deontologico)

1. Tutti i soci sono tenuti al rispetto del codice di deontologia dell’Associazione, nel quale sono previsti il possesso di assicurazione professionale, l’obbligo dell’aggiornamento permanente, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e le relative sanzioni. L’Associazione fa propri a tutti gli effetti il Codice internazionale di deontologia approvato dal Consiglio Internazionale degli Archivi e il Codice di deontologia e buona condotta per archivisti e storici promosso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per esclusione e, temporaneamente, per sospensione.
2. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
3. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per morosità ultrabiennale. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.
4. L’esclusione e la sospensione vengono deliberate dal consiglio direttivo, su conforme parere del collegio dei probiviri, nei confronti del socio che: a) non osservi le disposizioni del presente statuto e del codice deontologico; b) arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.

Art. 10 (Organi dell’Associazione)

1. Sono organi nazionali dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, la conferenza dei presidenti, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci.
2. Il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci sono eletti dall’assemblea dei soci e durano in carica per un quadriennio. Il mandato non può essere rinnovato più di tre volte consecutive.
3. Sono organi regionali dell’Associazione: le assemblee regionali dei soci, i consigli direttivi regionali, i presidenti delle sezioni regionali. I consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive assemblee regionali e durano in carica per un quadriennio. Il mandato non può essere rinnovato più di tre volte consecutive.

Art. 11 (Assemblee dei soci)

1. L’assemblea nazionale dei soci è composta dai soci ordinari ed onorari.
2. Le assemblee regionali dei soci sono composti dai soci ordinari ed onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione. 3. I soci ordinari hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali e regionali se in regola col versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca l’assemblea ordinaria.

Art. 12 (Sessioni ordinarie delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del presidente del consiglio direttivo sia del presidente del collegio dei sindaci e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
2. Le assemblee regionali si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno e per approvare il bilancio e la relazione annuale del presidente della Sezione regionale.
3. Nel caso particolari difficoltà impediscano la convocazione dell’assemblea nazionale, o di un’assemblea regionale, con cadenza annuale, i bilanci e le relazioni saranno comunque approvati per corrispondenza.
4. Ogni quattro anni l’assemblea nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto all’elezione delle cariche sociali a norma dell’articolo 18.

Art. 13 (Sessioni straordinarie delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri del consiglio direttivo oppure tre presidenti di Sezioni regionali o un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 20.
2. Le assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell’articolo 20.

Art. 14 (Convocazione delle assemblee)

1. Il presidente del consiglio direttivo nazionale: a) convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente l’ordine del giorno e – nel caso di assemblea ordinaria – la relazione annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dei sindaci; b) forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi presidenti, prima della data della convocazione.
2. Le assemblee regionali sono convocate dai rispettivi presidenti almeno 20 giorni prima della data fissate per la riunione; insieme alla comunicazione della convocazione i presidenti trasmettono ai soci l’ordine del giorno e – nel caso di assemblea ordinaria – il bilancio e la relazione annuale sull’attività della Sezione.
3. I presidenti delle Sezioni regionali formano l’ordine del giorno, su proposta dei rispettivi consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.

Art. 15 (Validità delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
3. Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle assemblee regionali.

Art. 16 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sia dell’assemblea nazionale dei soci sia di quelle regionali, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

Art. 17 (Rappresentanza nelle assemblee)

1. Il socio che non interviene all’assemblea nazionale o a quella regionale può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.
2. I membri in carica dei consigli direttivi, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe per l’elezione dei rispettivi collegi e l’approvazione del loro operato.
3. I sostenitori partecipano alle assemblee, con voto consultivo, designando per iscritto il proprio rappresentante.
4. La verifica dei poteri spetta al collegio dei probiviri per quanto riguarda l’assemblea nazionale, ai membri del seggio elettorale per le assemblee regionali.

Art. 18 (Rinnovamento delle cariche sociali)

1. Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall’articolo 10 i presidenti del consiglio nazionale e di quelli regionali convocano la rispettiva assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 14.
2. Ciascuna assemblea elegge il presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
3. Le schede per l’elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del seggio elettorale ai soci o ai loro delegati – nei limiti fissati dall’articolo 17 – che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell’articolo 11.
4. La lista dei soci aventi diritto al voto – verificata dal collegio dei probiviri – è pubblicata nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali. Art. 19 (Referendum) 1. Nel caso che la convocazione di una assemblea nazionale straordinaria incontri particolari difficoltà o quando esistano speciali motivi di opportunità, il presidente dell’Associazione, su proposta del consiglio direttivo nazionale e udito il collegio dei probiviri, può sottoporre ai soci per referendum la decisione su argomenti specificamente formulati. In questo caso lo spoglio dei voti è eseguito congiuntamente dal consiglio direttivo nazionale e dal collegio dei probiviri.

Art. 20 (Consigli direttivi)

1. Il consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri eletti tra i soci aventi diritto al voto, dei quali almeno due appartenenti alla categoria dei soci di cui alla lettera a), uno appartenente alla categoria dei soci di cui alla lettera b) e uno della categoria dei soci di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5.
2. I consigli regionali si compongono di cinque membri eletti tra i soci aventi diritto al voto.
3. Fanno parte del consiglio direttivo nazionale e di quelli regionali i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo il disposto di cui ai commi precedenti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.
4. Qualora indipendentemente dall’esercizio delle operazioni di cui all’articolo 31 e delle conseguenti sostituzioni si verifichino vacanze, subentrano nei consigli – fino ad un massimo di tre per quello nazionale e di due per quelli regionali – i candidati che seguono in graduatoria.
5. Qualora le vacanze superino il numero prescritto o non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto.
6. Esso tuttavia rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di indire entro 30 giorni l’assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 60 giorni, con le modalità previste dall’articolo 18.

Articolo 21 (Compiti dei consigli)

1. È compito del consiglio direttivo nazionale dare attuazione ai deliberati dell’assemblea, esaminare ai fini dell’approvazione le iniziative proposte dai consigli regionali, promuovere l’attività dell’Associazione, dandone opportuna notizia ai soci ed ai presidenti delle Sezioni regionali.
2. È compito dei consigli direttivi regionali collaborare localmente all’attività dell’Associazione e dare attuazione ai deliberati delle assemblee regionali. Essi sottopongono all’approvazione del consiglio nazionale i deliberati dell’assemblea regionale relativi alle iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati relativi ad argomenti proposti per l’ordine del giorno dell’assemblea nazionale.
3. Entro 15 giorni dalla elezione, e comunque dopo che siano effettuate le opzioni di cui all’articolo 31, il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere; nomina inoltre tra i soci estranei ad esso un segretario e due vicesegretari. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione.
4. Con le medesime modalità vengono effettuate le elezioni del presidente e del vicepresidente e le nomine di un segretario e di un vicesegretario da parte dei consigli regionali.

Art. 22 (Sedute dei consigli: validità)

1. Le sedute del consiglio direttivo nazionale sono valide quando vi partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per le elezioni alle cariche di cui all’articolo 21 è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri.
2. Medesime sono le condizioni di validità delle sedute dei consigli regionali, salvo che è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

Art. 23 (Sedute dei consigli: periodicità)

1. Il consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno e quando il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri o dai collegi dei probiviri e dei sindaci.
2. I consigli regionali si riuniscono almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri.

Art. 24 (Presidenti)

1. Il presidente del consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.
2. I presidenti delle Sezioni regionali rappresentano localmente l’Associazione, con delega specifica del presidente nazionale. Essi gestiscono per conto dei rispettivi consigli regionali la parte delle quote sociali destinate al funzionamento delle Sezioni ed i contributi straordinari ottenuti da enti o persone per lo svolgimento di specifiche attività o l’attuazione di particolari iniziative locali.
3. I presidenti delle sezioni regionali inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio direttivo nazionale i bilanci predisposti dal consiglio direttivo regionale ed approvati dalla rispettiva assemblea.

Art. 25 (Presidente onorario)

1. L’assemblea nazionale può conferire, su proposta del consiglio direttivo nazionale, la dignità di presidente onorario a persona che si sia resa particolarmente benemerita dell’Associazione.

Art. 26 (Conferenza dei presidenti)

1. I presidenti delle sezioni regionali si riuniscono in conferenza con il presidente nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di armonizzare le attività di cui all’art. 21 e, segnatamente, le rispettive programmazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale, ed ogni qualvolta il presidente nazionale ne ravvisa l’opportunità.
2. I resoconti della conferenza sono pubblicati sugli organi dell’Associazione.

Art. 27 (Tesoriere)

1. Il tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo nazionale. Redige ogni anno, nel mese di dicembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, il consuntivo. I bilanci, dopo l’approvazione del consiglio direttivo nazionale, sono sottoposti all’approvazione del collegio dei sindaci e quindi, per la definitiva approvazione, all’Assemblea.

Art. 28 (Segretario)

1. Il segretario dell’Associazione stende i verbali delle adunanze del consiglio direttivo nazionale, delle assemblee nazionali e dei congressi e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, distinto per categorie; assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due vicesegretari, che collaborano con lui, specialmente in occasione di assemblee e di congressi.
2. Il segretario delle Sezioni regionali stende i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee regionali e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci compresi nella circoscrizione di competenza, distinto per categorie, sulla base degli elenchi comunicati dal segretario dell’Associazione; assolve insieme al vicesegretario tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicesegretario.
3. I segretari e i vicesegretari decadono dal loro ufficio insieme con il consiglio che li ha nominati.

Art. 29 (Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indistintamente tra i soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l’elezione del consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio nell’ordine di graduatoria dei voti riportati.
2. L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente del collegio.
3. Il collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell’Associazione e compila la relazione di cui all’articolo 14.

Art. 30 (Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci aventi diritto al voto, con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 29.
2. L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente del collegio.
3. Il collegio dei probiviri giudica, su deferimento del consiglio direttivo, i soci accusati di violazione dello Statuto o del Codice di deontologia e decide le relative sanzioni. Giudica altresì le controversie tra soci sorte nell’ambito dell’Associazione, nonché quelle tra soci ed organi sociali.
4. Dà pareri nei casi previsti dal Codice di deontologia e su questioni sottoposte dal consiglio direttivo nazionale. Esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dallo Statuto.
5. Il consiglio direttivo nazionale deve sottoporre al collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10 soci o da una Sezione regionale.
6. Al collegio dei probiviri è altresì demandata la interpretazione del presente statuto nei casi controversi.

Art. 31 (Incompatibilità delle cariche)

1. Le cariche di membro del consiglio direttivo nazionale, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri sono incompatibili tra loro e con quella di presidente di uno dei consigli direttivi regionali.

2. I soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di esse entro otto giorni. Al loro posto subentrano i soci che seguono nell’ordine della graduatoria dei voti riportati.
3. Le cariche di segretario e di vicesegretario sono incompatibili con quelle di membri del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri.

Art. 32 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di cui all’articolo 5, dai contributi dello Stato, di enti e persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario. E’ vietato distribuire ai soci proventi, utili o fondi di riserva.

2. Il 25 per cento delle quote sociali relative ai soci appartenenti a ciascuna Sezione regionale è destinato al funzionamento della medesima.

Art. 33 (Modifica dello statuto)

1. La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo nazionale, dell’assemblea nazionale, di almeno tre assemblee regionali o da almeno un terzo dei soci ordinari.
2. Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo nazionale, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea nazionale o in quelle regionali.
3. Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria o mediante referendum ed entreranno in vigore dopo l’approvazione di una maggioranza relativa del 20 per cento dei soci aventi diritto al voto.

Art. 34 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Per sciogliere l’Associazione è richiesta una deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto in acquisto di materiale documentario da conservare nei competenti istituti archivistici.

Art. 35 (Norme transitorie)

1. I soci ordinari e onorari iscritti al 18 maggio 2009 mantengono la loro qualifica. I soci straordinari iscritti alla predetta data sono iscritti d’ufficio alla categoria d) del comma 2 dell’articolo 5, salvo manifesta espressione contraria da parte degli interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto sul sito web dell’Associazione. I soci di cui all’attuale art. 5, c. 1, lettere e) e f) iscritti alla predetta data sono considerati sostenitori dell’Associazione ai sensi del nuovo art. 6, c. 1, salvo manifesta espressione contraria da parte degli interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto sul sito web dell’Associazione.

Comunicato di entrata in vigore del nuovo statuto ANAI (2009)