Comunicato del Direttivo Anai sugli elenchi degli operatori economici delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

 Gli attuali elenchi degli operatori economici istituiti presso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono stati costituiti in base ad avviso pubblico ai sensi dell’art. 332 del DPR n. 207/2010, ossia ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituito oggi dal d.Lgs. n. 50/2016 e, ove esistenti, resi pubblici in base alla normativa vigente.  
Al netto di una normativa puntuale seppur complessa, le difformità d’utilizzo generano ambiguità d’intendimento. Nello specifico, l’interpretazione estensiva rispetto all’utilizzo degli elenchi, ammette la possibilità di utilizzo degli stessi da parte di altre stazioni appaltanti.   
In alcuni casi si afferma chiaramente che “L’elenco degli operatori economici non costituisce un elenco di archivisti qualificati e non è destinato alla diffusione ad enti pubblici o privati possessori di archivi di cui all’art. 10 del d.lgs 42/2004”, facendo quindi intendere che la predisposizione di tali elenchi per alcune soprintendenze archivistiche e bibliografiche ha funzionalità interna ed esclusiva. In altri si dichiara che “i nominativi inseriti negli elenchi di archivisti qualificati possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, che ne facciano richiesta nell’ambito di progettazione ed esecuzione di lavori archivistici”.  
ANAI ritiene che tali elenchi siano funzionali all’istituzione che li ha istituiti. Se da una parte appare possibile considerare l’iscrizione in questi elenchi come un requisito per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, dall’altra tale riconoscimento, secondo principi di correttezza e di trasparenza, deve sempre essere esplicitato nei criteri di selezione adottati dall’operatore che attua la selezione. E, in nessun caso, la presenza o l’assenza in questi elenchi può rappresentare un requisito di esclusione.   
Tale interpretazione è confortata anche dall’attenta lettura del testo della legge 22 luglio 2014, n. 110 contenente la “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”, che all’art. 2 comma 3 stabilisce che tali elenchi non rappresentano sotto alcuna forma albo professionale e l’assenza dei professionisti (di cui al comma 1 escludendo quindi gli operatori delle professioni già regolamentate) dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.  
Parimenti anche le attestazioni rilasciate in base alla legge 4/2013 (in particolare quella relativa alla qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci) “non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”.   
 
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Ai fini del raggiungimento di una interpretazione autentica del valore e dell’uso degli elenchi predisposti dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche da parte di soggetti terzi, si auspica che, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi ad esse sottese, siano sempre condivisi, uniformati e resi espliciti in modo omogeneo modalità e criteri di produzione delle liste al fine di evitare anomalie interpretative e usi ambigui da parte di soggetti terzi che possano produrre restrizioni e ostacoli all’esercizio della professione.   
Roma, 9 febbraio 2017  
Il Direttivo nazionale