La composizione dell’ANAI è definita dagli articoli 6 e seguenti dello statuto, che si riportano di seguito:
TITOLO III – SOCI e ADERENTI: REQUISITI e OBBLIGHI
Art. 6 – Composizione
1. L’Associazione è composta da Soci ordinari, onorari e juniores. Partecipano inoltre alla vita dell’Associazione, in qualità di aderenti, gli Amici degli Archivi e i Sostenitori.
2. La domanda di iscrizione all’Associazione deve essere proposta per iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali di cui all’art. 4 e comporta l’accettazione integrale del presente Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti. All’atto dell’iscrizione, i soci e gli aderenti, per quanto di loro spettanza, dichiarano di aderire ed accettare le prescrizioni dello Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti.
3. Il possesso dei requisiti di iscrizione deve sussistere ed essere comprovato alla data della domanda. La perdita dei requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 11 determina la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell’art. 13. In ogni caso la perdita temporanea dell’impiego non determina la decadenza da socio.
Art. 7 – Soci ordinari
1. Possono far parte dell’Associazione come Soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, che verifica il possesso dei requisiti come specificati nel Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali:
a. gli archivisti di Stato, in possesso del Diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri titoli di studio in materie archivistiche conseguiti dopo un corso di durata almeno biennale, in attività di servizio o in quiescenza;
b. coloro che svolgono funzioni di archivista quali preposti o addetti in archivi generali o servizi archivistici delle pubbliche amministrazioni e di enti e aziende privati ovvero in archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati, in possesso del Diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio conseguiti dopo un corso di durata almeno biennale o di avere acquisito una adeguata ed equivalente formazione in materie archivistiche, valutabile secondo i criteri indicati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, in attività di servizio o in quiescenza;
c. i docenti e i ricercatori universitari in materie archivistiche e di gestione della documentazione, in attività di servizio o in quiescenza;
d. coloro che svolgono professionalmente attività archivistiche tra quelle descritte dall’art. 5, nella Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi, e siano in possesso del Diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o altri specifici titoli di studio conseguiti dopo un corso di durata almeno biennale ovvero abbiano acquisito una adeguata ed equivalente formazione in materie archivistiche, valutabile secondo i criteri indicati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, in regime di attività libero professionale o in quiescenza;
e. coloro che svolgono qualificate attività istituzionali, scientifiche o culturali in campo archivistico in strutture pubbliche o private, nonché gli ispettori archivistici onorari di cui all’art. 44 del DPR n. 1409/1963. L’ammissione degli appartenenti a questa categoria deve essere valutata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali.
2. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea nazionale.
Art. 8 – Soci onorari
1. Sono Soci onorari, nominati dall’Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio direttivo nazionale o del Consiglio direttivo di una Sezione regionale, coloro che si siano segnalati per particolari notevoli meriti nei confronti degli Archivi o dell’Associazione.
2. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale.
Art. 9 – Soci juniores
1. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nell’art. 7, ma sono iscritti a corsi di studio o stanno seguendo percorsi formativi professionalizzanti sulla base di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, ovvero abbiano conseguito i relativi diplomi o attestati da non più di ventiquattro mesi e non svolgano ancora attività professionale tale da potere essere iscritti come soci ordinari, possono far parte dell’Associazione come Soci juniores, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale.
2. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea nazionale in misura inferiore a quella dei Soci ordinari.
3. I Soci juniores hanno diritto a una riduzione sulle quote di partecipazione, stabilite per i Soci ordinari, alle iniziative promosse dall’Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento.
4. Per i Soci juniores l’Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, può organizzare specifiche attività di tirocinio individuale, valutabili ai fini dell’art. 14.
5. I Soci juniores partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni dei Consigli direttivi nazionale e regionali, un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei Consigli, senza diritto di voto.
6. La permanenza nella condizione di Socio junior è limitata nel tempo sulla base di quanto indicato dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, che definisce il periodo entro il quale il Socio junior deve presentare domanda di passaggio a Socio ordinario dimostrando di avere conseguito i relativi requisiti. In caso contrario, il Socio junior decade.
Art. 10 – Amici degli Archivi
1. Possono aderire all’Associazione, come Amici degli Archivi, in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, coloro che, pur non rientrando in alcuna delle categorie professionali di cui agli art. 7, 8 e 9, siano interessati agli archivi, alla conoscenza e all’approfondimento di tematiche che riguardano gli Archivi.
2. Gli Amici degli Archivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea nazionale in misura non inferiore a quella dei Soci ordinari.
3. Agli Amici degli Archivi possono essere applicate condizioni agevolate per la partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento.
4. Gli Amici degli Archivi partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali.
Art. 11 – Sostenitori
1. Possono aderire all’Associazione come Sostenitori, in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale che verifica il possesso dei requisiti come specificati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali: a. gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o possessori di archivi storici; b. i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di rilevante interesse; c. gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere che svolgono attività di descrizione, trattamento, conservazione e gestione di archivi, oppure qualificate attività relative agli archivi.
2. I Sostenitori contribuiscono all’attività dell’Associazione con il pagamento di una quota associativa annuale pari almeno al doppio della quota stabilita per i Soci ordinari.
3. L’Associazione pubblicizza in modo adeguato l’adesione dei Sostenitori.
4. Ai Sostenitori possono essere applicate condizioni agevolate per la partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento.
5. I Sostenitori partecipano senza diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali, designando per iscritto ognuno un proprio rappresentante.
6. I Sostenitori possono richiedere di essere sentiti su specifiche questioni dai Consigli direttivi nazionale o delle Sezioni regionali.